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Sez. 3, Sentenza n. 6587 del 30/07/1987 (Rv. 454824 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELL'IMPRESA ASSICURATRICE - ACCORDO TRA IMPRESA CESSIONARIA E DANNEGGIATO - EFFICACIA IMMEDIATA NEI CONFRONTI DELL'INA (GESTIONE AUTONOMA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA) - CONSEGUENZE IN CASO DI RITARDO NELL'ADEMPIMENTO.*
Stato
decisa il 1987-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454824-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELL'IMPRESA ASSICURATRICE - ACCORDO TRA IMPRESA CESSIONARIA E DANNEGGIATO - EFFICACIA IMMEDIATA NEI CONFRONTI DELL'INA (GESTIONE AUTONOMA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA) - CONSEGUENZE IN CASO DI RITARDO NELL'ADEMPIMENTO.*

Con riguardo alla Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, il rapporto di rappresentanza ex lege tra l'impresa cessionaria e l'INA (gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada), comporta che l'accordo liquidatorio ex artt. 4 della legge n. 738 del 1978 e 22 del d.P.R. n. 45 del 1981 deve ritenersi proposto dalla detta impresa in nome e per conto del fondo e come tale accettato dal danneggiato creditore, con effetti diretti a norma dell'art. 1388 cod. civ. nella sfera del fondo rappresentato nei cui riguardi il detto accordo liquidatorio importa la nascita di una obbligazione di pagamento certa, liquida ed esigibile, senza una differita produzione di tale effetto ai successivi momenti in cui l'ente gestore abbia avuto conoscenza dell'accordo (ricevendo l'atto di liquidazione trasmesso dall'impresa) o ne abbia verificato la regolarità formale. Pertanto, benché qualsiasi ritardo nello svolgimento dei rapporti (interni) fra impresa cessionaria e fondo di garanzia, ovvero nello svolgimento della procedura di pagamento, non possa arrecare pregiudizio ai diritti del creditore, su cui non grava alcun Onere di collaborazione, tuttavia trattandosi di prestazione che postula un certo tempo per essere eseguita, l'inadempimento colpevole- generatore dell'obbligazione risarcitoria ex art. 1224 cod. civ. - sussiste soltanto ove sia trascorso, senza che il pagamento venga effettuato, un lasso di tempo che il giudice del merito, con apprezzamento insindacabile, ritenga eccedente la normale tollerabilità. Nè occorre, ai fini dell'imputabilità del ritardo, uno specifico atto di Costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, n. 3 cod. civ., trattandosi di obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro da adempiere presso il domicilio del creditore. (V 1127/85, mass n 439255; (V 6489/84, mass n 438074; (V 5315/83, mass n 430227; (V 5173/81, mass n 415970; (V 4664/76, mass n 383409; (V 4449/76, mass n 383166; (V 1765/75, mass n 375415; (V 3089/73, mass n 366843; (V 1992/73, mass n 365121).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1704, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., DPR 16/01/1981 num. 45 art. 16, DPR 16/01/1981 num. 45 art. 17, DPR 16/01/1981 num. 45 art. 18, DPR 16/01/1981 num. 45 art. 21, DPR 16/01/1981 num. 45 art. 22, Legge 24/11/1978 num. 738 art. 1, Legge 24/11/1978 num. 738 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)