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Sez. 1, Sentenza n. 6489 del 10/12/1984 (Rv. 438074 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - LIQUIDAZIONE COATTA DELL'IMPRESA ASSICURATRICE - AZIONE DEL TERZO DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA CESSIONARIA QUALI RAPPRESENTANTE EX LEGE DEL FONDO DI GARANZIA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438074-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - LIQUIDAZIONE COATTA DELL'IMPRESA ASSICURATRICE - AZIONE DEL TERZO DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA CESSIONARIA QUALI RAPPRESENTANTE EX LEGE DEL FONDO DI GARANZIA - AMMISSIBILITÀ.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti l'impresa cessionaria, cui sia stato trasferito il portafoglio dell'impresa assicuratrice messa in liquidazione coatta amministrativa, resta soggetta all'Azione del terzo danneggiato, secondo la previsione dell'art. 4 del d.l. 26 settembre 1978 n. 576 (convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 1978 n. 738), non in proprio, ma in nome e per conto del fondo di garanzia, con la conseguenza che l'impresa medesima può essere convenuta in giudizio e condannata alla prestazione indennitaria solo in detta veste di rappresentante "ex lege" del fondo.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 1, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)