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Sez. U, Sentenza n. 5850 del 06/11/1981 (Rv. 416581 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO CON ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - REQUISITI - TEMPORANEITÀ DELL'INCARICO O PROTRAZIONE DELLE MANSIONI OLTRE IL TERMINE FISSATO CON L'ATTO DI NOMINA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416581-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO CON ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - REQUISITI - TEMPORANEITÀ DELL'INCARICO O PROTRAZIONE DELLE MANSIONI OLTRE IL TERMINE FISSATO CON L'ATTO DI NOMINA - IRRILEVANZA.*

La Costituzione di un rapporto di pubblico impiego con un ente pubblico non economico, con conseguente devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie ad esso inerenti, deriva dallo svolgimento di prestazioni lavorative subordinate con continuità, e con effettivo inserimento nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica dell'ente medesimo, in correlazione al perseguimento delle sue finalità istituzionali, mentre resta a tal fine irrilevante l'eventuale temporaneità dell'incarico conferito al dipendente (nella specie, dipendente di ente ospedaliero, assunto trimestralmente per particolari esigenze di servizio), così come l'eventuale protrarsi delle relative mansioni oltre il termine originariamente fissato con l'atto di nomina, anche se tale termine sia determinato ex lege. (V 4829/78, mass n 394527; (V 4695/78, mass n 394380).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 3, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)