diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 4695 del 19/10/1978 (Rv. 394380 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI OSPEDALIERI - NATURA - RAPPORTO CON I RISPETTIVI DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONTROVERSIE SULLA LEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394380-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI OSPEDALIERI - NATURA - RAPPORTO CON I RISPETTIVI DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONTROVERSIE SULLA LEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO - INCLUSIONE.*

Poiche un ente ospedaliero e ente pubblico non economico, le prestazioni lavorative che vengano svolte in suo favore con continuita, ancorche a tempo determinato, con subordinazione gerarchica e retribuzione prefissata, nonche in forza di un atto o comportamento dell'ente medesimo che evidenzi inequivocamente la volonta di inserire stabilmente il dipendente nell'ambito della propria organizzazione e per utilizzarne l'opera nella realizzazione dei propri fini istituzionali, integrano un rapporto di pubblico impiego. Ne consegue che le controversie inerenti a detto rapporto, ivi comprese quelle relative alla legittimita del licenziamento, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 1558/75, mass n 375154; (V 2115/74, mass n 370421).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)