Sez. 5, Sentenza n. 658 del 15/01/2014 (Rv. 629494 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Regime del margine di utile di cui all'art. 36 del d.l. n. 41 del 1995 - Presupposti di fatto - Indeducibilità dell'IVA all'acquisto da parte del cedente - Inclusione - Onere della prova - A carico del cessionario - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
In tema di IVA, al fine di beneficiare del regime del margine di utile di cui all'art. 36 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, l'importatore intracomunitario di beni mobili usati (nella specie, autoveicoli) ha l'onere di provare la sussistenza di tutti presupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo e, quindi, anche la indeducibilità dell'imposta versata "a monte" dal cedente operatore comunitario in occasione dell'acquisto del bene poi rivenduto, dovendosi, peraltro, escludere la ricorrenza di tale ultimo requisito tutte le volte in cui il cessionario sia a conoscenza - ovvero possa esserlo con uno sforzo di diligenza correlato alla peculiare operazione svolta ed alla specialità del regime impositivo che intende sfruttare - che le operazioni "a monte" non sono a loro volta soggette al regime del margine. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva limitato una siffatta indagine alla sola circostanza che la documentazione rinvenuta presso la contribuente non era contraffatta, senza, invece, valorizzare il fatto che quest'ultima aveva chiesto alla fornitrice la compilazione del documento necessario alla fruizione del regime del margine ricevendone via fax la risposta che ciò non era possibile).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 36, Legge 22/03/1995 num. 1995
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)