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Sez. 1, Sentenza n. 39148 del 13/04/2017 Cc. (dep. 11/08/2017) Rv. 271191 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca di beni in sequestro - Credito derivante da contratto preliminare stipulato anteriormente al sequestro - Opponibilità - Condizioni - Buona fede del creditore - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271191-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In materia di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini dell'ammissione allo stato passivo del credito che scaturisce da un contratto preliminare di compravendita di bene immobile, stipulato anche per persona da nominare ai sensi dell'art. 1401 cod. civ. in epoca antecedente al sequestro, la verifica della condizione soggettiva della buona fede del creditore va compiuta con riferimento al soggetto stipulante, in quanto il subingresso del nominato non comporta alcuna rinnovazione dell'accordo iniziale, né contatti tra quest'ultimo e la controparte e gli effetti della nomina retroagiscono "ex lege" al momento della conclusione del contratto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)