Sez. 6, Sentenza n. 32524 del 16/06/2015 Cc. (dep. 23/07/2015) Rv. 264374 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca di beni in sequestro - Credito garantito da ipoteca - Opponibilità - Condizioni - Buona fede del terzo creditore - Individuazione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In materia di misure di prevenzione patrimoniale, deve escludersi la sussistenza della buona fede del terzo creditore assistito da ipoteca, iscritta sul bene assoggettato a confisca anteriormente al sequestro, quando tale soggetto versa in una situazione di negligenza per aver trascurato di osservare obblighi di informazione derivanti dalla legge o da norme di comune prudenza per accertare la strumentalità del credito all'attività illecita. (Principio affermato in fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio un provvedimento di ammissione al pagamento del credito vantato da istituto bancario che aveva erogato somme di denaro a soggetto privo di redditi leciti accertati).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 194 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)