Sez. 2, Sentenza n. 41353 del 11/06/2015 Cc. (dep. 14/10/2015) Rv. 264655 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca di beni in sequestro - Credito garantito da ipoteca - Opponibilità - Condizioni - Buona fede del terzo creditore - Individuazione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In materia di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini della opponibilità di un diritto di garanzia reale sul bene oggetto di confisca, non è sufficiente che l'ipoteca sia anteriore al sequestro e al provvedimento ablativo, ma è anche necessario che il creditore dimostri di essere stato in buona fede, essendo il suo affidamento incolpevole stato ingenerato da un'oggettiva apparenza, tale da rendere scusabile il proprio difetto di diligenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la buona fede in un'ipotesi di credito vantato da istituto bancario che aveva concesso un mutuo fondiario nella consapevolezza che il soggetto destinatario era diverso da quello apparente, che il prezzo indicato nel contratto di acquisto dell'immobile non era quello reale e che la garanzia era stata fornita mediante operazione in contrasto con la direttiva europea in materia di antiriciclaggio).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)