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Sez. L, Sentenza n. 11700 del 10/11/1995 (Rv. 494606 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE | Mansioni condizioni di lavoro non morbigene ma determinati un ricorrente stato di malattia di un determinato lavoratore - Disciplina ex art. 2087 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Adibizione del dipendente ad altre mansioni - Obbligo del datore di lavoro - Insussistenza - Licenziamento del lavoratore dopo il periodo di comporto - Legittimità - Fattispecie relativa a dipendente inviato frequentemente in missione con conseguente pregiudizio alla sua costituzione psichica.
Stato
decisa il 1995-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494606-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE

Nel caso in cui determinate mansioni o condizioni di lavoro, pur non essendo oggettivamente morbigene - ed essendo quindi esclusa una violazione degli obblighi gravanti ex art. 2087 cod. civ. sul datore di lavoro - siano pregiudizievoli per la salute di un determinato lavoratore, determinandone un ricorrente stato di malattia, il datore di lavoro, salva espressa previsione di legge o di contratto, non è tenuto ad adibire il dipendente ad altre mansioni. Conseguentemente è legittimo il licenziamento di quest'ultimo attuato dopo il superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro di cui all'art. 2110 cod. civ. (Nella specie era risultato dalla consulenza tecnica espletata nel giudizio di merito che l'attore, dipendente bancario, per la sua particolare costituzione psichica, poteva prestare servizio senza subire pregiudizi alla salute solo nella città di residenza, e che invece aveva incidenza morbigena il suo frequente invio in missione, inerente alla sua assegnazione alla cosiddetta "massa manovra"; la S.C., in applicazione dell'esposto principio, ha cassato con rinvio la sentenza con cui il giudice di merito aveva annullato il licenziamento, avendo ritenuto la malattia imputabile al datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)