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Sez. L, Sentenza n. 5686 del 21/05/1991 (Rv. 472269 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie - In genere | Sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa per ragioni di salute fisica o psichica - Giustificato motivo oggettivo di ricorso - Configurabilità - Obbligo di adibire il lavoratore ad altre mansioni - Insussistenza.
Stato
decisa il 1991-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472269-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie - In genere

La sopravvenuta impossibilità del lavoratore, per condizioni fisiche o psichiche, di svolgere le mansioni per le quali era stato assunto ed alle quali era stato destinato secondo le esigenze organizzative dell'impresa costituisce - ove non sia collegabile a casi di sospensione legale del rapporto e si prospetti di durata indeterminata o indeterminabile - giustificato motivo obiettivo di recesso del datore di lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, restando peraltro escluso che, in detta ipotesi, sia configurabile in linea generale, un obbligo del datore di lavoro di adibire il dipendente ad altre mansioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)