Sez. 2, Sentenza n. 2319 del 15/07/1971 (Rv. 353188 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - RISCHIO PRECOSTITUITO - INFERMITA PREESISTENTI - PRESA IN CONSIDERAZIONE - LIMITI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - RISCHIO PRECOSTITUITO - INFERMITA PREESISTENTI - PRESA IN CONSIDERAZIONE - LIMITI.*
Al fine di stabilire se ricorrano o meno le condizioni richieste per il riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidita, le infermita preesistenti alla instaurazione del rapporto assicurativo non possono essere prese in considerazione solo quando siano state gia di per se sufficienti, - al tempo in cui ebbe inizio il rapporto assicurativo -, a ridurre la capacita di guadagno dell'assicurato al di sotto dei limiti legali richiesti per la concessione della pensione d'invalidita. E cio in attuazione del principio, - applicabile ai sensi degli artt 1886 e 1895 cod civ anche in ordine alle assicurazioni sociali obbligatorie -, che il contratto d'Assicurazione e nullo se il rischio non e mai esistito o ha cessato d'esistere prima della conclusione del contratto stesso. Eccettuata la predetta ipotesi, in tutti gli altri casi le infermita preesistenti al rapporto assicurativo sono, invece, sempre rilevanti, al fine di stabilire quale sia l'effettiva capacita di guadagno dello assicurato che intenda ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidita e debbono, quindi, essere sempre valutate qualora la capacita di guadagno dell'assicurato si sia ulteriormente ridotta, nel corso del rapporto assicurativo, sino a raggiungere il grado di pensionabilita. Cio sia che la pensionabilita, conseguente alla diminuita capacita di guadagno, sia derivata dal semplice aggravarsi delle stesse infermita preesistenti, sia che sia stata determinata dal concorso, con le infermita preesistenti, di altre infermita del tutto autonome sopravvenute nel corso del rapporto assicurativo, che - pur non interessando lo stesso sistema anatomico e funzionale gia leso dalle infermita preesistenti - comportino, tuttavia, in base ad un giudizio globale del quadro clinico e patologico dell'assicurato correlato con tutti gli altri elementi di valutazione da tenersi presenti nella 'subiecta materià , una riduzione della sua capacita di guadagno nei limiti richiesti per la concessione della pensione d'invalidita. (nella specie si trattava di un bracciante agricolo che aveva riportato, prima ancora dell'inizio del rapporto assicurativo con l' INPS, l'anchilosi del ginocchio sinistro per ferita d'arma da fuoco e, successivamente, - instauratosi il rapporto assicurativo - ulcera duodenale e bronchite). (Conf 2168'69' 1341'68' 13'66' 3010'63).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)