Sez. 1, Sentenza n. 3482 del 04/08/1977 (Rv. 387055 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - SVALUTAZIONE MONETARIA - INAPPLICABILITA - INTERESSI - COMPUTABILITA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - SVALUTAZIONE MONETARIA - INAPPLICABILITA - INTERESSI - COMPUTABILITA.*
L'indennita di espropriazione, da liquidarsi sulla base del giusto prezzo del bene al momento dell'espropriazione medesima, configura un debito di valuta dell'espropriante verso l'espropriato, e, come tale, non e suscettibile di rivalutazione monetaria. Il ritardo subito dall'espropriato, che abbia fatto opposizione alla stima, nel percepire la giusta indennita, trova compenso solo nel diritto dagli interessi sulla maggior somma fissata dal giudice, rispetto a quella indicata nel decreto espropriativo. (V 3924/75, mass n 378188).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)