Sez. 1, Sentenza n. 410 del 17/01/1981 (Rv. 410876 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGO DI CORRISPONDERE L'INDENNITA - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITA - RIVALUTAZIONE MONETARIA - INAPPLICABILITA - LIMITI - INTERESSI MORATORI E CORRISPETTIVI - SPETTANZA - LIMITI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGO DI CORRISPONDERE L'INDENNITA - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITA - RIVALUTAZIONE MONETARIA - INAPPLICABILITA - LIMITI - INTERESSI MORATORI E CORRISPETTIVI - SPETTANZA - LIMITI.*
L'Obbligo di corrispondere l'indennita di espropriazione costituisce debito di valuta, insuscettibile, come tale, di rivalutazione monetaria in Mancanza della prova del maggior danno postulata dall'art 1224 cod civ e per il quale gli interessi moratori competono limitatamente alla parte determinata in esito al giudizio di opposizione alla stima, poiche, per la parte residua, decorrono gli interessi corrispettivi sin dalla data del relativo versamento alla cassa depositi e prestiti. (V 5275/79, mass n 401867; (V 1255/79, mass n 397479; (V 3287/78, mass n 392716; (V 3482/77, mass n 387055).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 49, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)