Sez. 1, Sentenza n. 1255 del 26/02/1979 (Rv. 397479 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPUTABILITA - ESCLUSIONE - RITARDO NELLA PERCEZIONE DELL'INDENNITA - INTERESSI - COMPUTABILITA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPUTABILITA - ESCLUSIONE - RITARDO NELLA PERCEZIONE DELL'INDENNITA - INTERESSI - COMPUTABILITA.*
L'indennita di espropriazione, da liquidare sulla base del giusto prezzo del bene al momento dell'espropriazione medesima, configura un debito di valuta dell'espropriante nei confronti dello espropriato, che come tale non e suscettibile di rivalutazione monetaria. Il ritardo subito dall'espropriato nel percepire la giusta indennita trova compenso nel diritto agli interessi sulla maggior somma fissata dal giudice rispetto a quella indicata nel decreto ablativo. (V 3924/75, mass n 378188; (Conf 3482/77, mass n 387055).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)