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Sez. 1, Sentenza n. 2038 del 29/04/1978 (Rv. 391395 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - INTERESSI - INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE D'URGENZA - DEBITI DI VALUTA - PAGAMENTO TARDIVO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI LEGALI - MAGGIOR DANNO - LIQUIDABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391395-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - INTERESSI - INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE D'URGENZA - DEBITI DI VALUTA - PAGAMENTO TARDIVO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI LEGALI - MAGGIOR DANNO - LIQUIDABILITA - CONDIZIONI.*

L'Obbligo di pagare l'indennita di espropriazione e quella di occupazione d'urgenza costituiscono debiti di valuta, soggetti come tali al principio nominalistico: ne consegue che, in caso di ritardato pagamento di dette indennita, l'espropriante e tenuto a corrispondere, anche con riguardo alla maggior somma eventualmente liquidata nel giudizio di opposizione alla stima, soltanto gli interessi legali, salvo l'ulteriore danno, a norma dell'art 1224 cod civ, qualora l'espropriato dimostri un particolare pregiudizio per non aver potuto tempestivamente impiegare le somme dovutegli, ovvero per aver dovuto privarsi di beni che, se conservati, sarebbero sfuggiti alla svalutazione. (Conf 3482/77, mass n 387055; (Conf 3290/76, mass n 382085).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 27, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)