diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2107 del 06/04/1982 (Rv. 419980 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE - OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI UN FONDO PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - DIRITTO DEL PROPRIETARIO AL RISARCIMENTO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1982-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419980-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE - OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI UN FONDO PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - DIRITTO DEL PROPRIETARIO AL RISARCIMENTO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*

L'illecito della pubblica amministrazione, consistente nella occupazione senza titolo di un fondo privato, si consuma e si conclude nel momento in cui tale bene venga irreversibilmente destinato alla realizzazione di opera pubblica. Ne consegue che il diritto del proprietario di essere risarcito, per la definitiva perdita del bene medesimo, è soggetto a prescrizione con decorso dall'indicata data. (V 4172/79, mass n 400683; (V 2852/78, mass n 392277; (V 3576/72, mass n 361569).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)