Sez. 5, Sentenza n. 11570 del 17/05/2006 (Rv. 590028 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Legge n. 413 del 1991 - Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - Errata indicazione della norma applicabile - Effetti - Nullità della dichiarazione integrativa - Esclusione - Potere dell'ufficio di intervenire in sede di liquidazione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di condono di sanzioni pecuniarie e soprattasse per omesso rilascio di scontrini fiscali.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari prevista dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'errata indicazione da parte del contribuente della norma concretamente applicabile non comporta la nullità della dichiarazione integrativa, essendo tale sanzione limitata ad omissioni specificamente individuate, che attengono alla mancata richiesta di definizione di tutto il possibile contenzioso con il fisco (artt. 38, comma secondo, e 49, comma quinto), ovvero all'impossibilità d'individuare la volontà del contribuente o alla carenza dei requisiti minimi essenziali della dichiarazione; al di fuori di tali ipotesi, infatti, l'art. 57, prevedendo la possibilità per gli Uffici di intervenire in sede di liquidazione della dichiarazione, modificandola in caso di errore materiale o violazione delle norme relative ai presupposti ed alle modalità della definizione, rende evidente il "favor" del legislatore per la definizione agevolata, il quale postula una valutazione non già letterale e formalistica, ma sostanziale della domanda, e cioè l'individuazione degli effetti che il contribuente abbia inteso conseguire. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato nulla l'istanza di condono, erroneamente presentata dal contribuente ai sensi dell'art. 47 della legge n. 413 del 1991, in quanto riguardante sanzioni pecuniarie e soprattasse irrogate con avvisi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della legge, escludendo la possibilità d'inquadrare la dichiarazione integrativa nell'art. 52, comma terzo, della medesima legge, benché si trattasse di sanzioni irrogate per l'omesso rilascio di scontrini fiscali ai sensi della legge 26 gennaio 1983, n. 18, espressamente richiamata dall'art. 52).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 38 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 47, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 49, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 52, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)