Sez. 5, Sentenza n. 3614 del 20/02/2006 (Rv. 587324 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazione integrativa ex art. 49 della l. n. 413 del 1991 - Irregolarità nelle modalità d'individuazione dell'imposta - Nullità - Esclusione - Effetti - Potere di correzione dell'ufficio in sede di liquidazione - Raddoppio delle sanzioni - Fattispecie in tema di errata individuazione dell'anno assunto come base di calcolo dell'imposta.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la nullità della dichiarazione integrativa è prevista soltanto per l'ipotesi in cui il contribuente non abbia richiesto la definizione automatica per tutte le annualità per cui non erano ancora decorsi i termini per l'accertamento alla data del 31 dicembre 1991, e non si estende pertanto alle irregolarità che attengono alle modalità d'individuazione dell'imposta da corrispondere, le quali non impediscono la definizione agevolata, ma possono dar luogo, ai sensi dell'art. 57 della legge anzidetta, all'intervento dell'ufficio in sede di liquidazione della dichiarazione, nonchè all'applicazione delle sanzioni previste dal comma quinto di detta disposizione. Non è pertanto nulla la dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'art. 49 da un contribuente rientrante nella categoria di cui all'art. 38, comma secondo, nella quale sia stato assunto quale anno di riferimento per il calcolo dell'imposta il 1990, anziché, come previsto dall'art. 49, comma settimo, il primo anno precedente a quello per cui sia stata esercitata l'attività per l'intero periodo d'imposta.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 38 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 49, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)