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Sez. 5, Sentenza n. 1289 del 22/01/2007 (Rv. 595140 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Legge n. 413 del 1991 - Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - Errata indicazione della norma applicabile - Effetti - Nullità della dichiarazione integrativa - Esclusione - Potere dell'ufficio di intervenire in sede di liquidazione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di correzione dell'aliquota indicata nella dichiarazione integrativa.
Stato
decisa il 2007-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595140-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari prevista dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'errata indicazione da parte del contribuente della norma concretamente applicabile non comporta la nullità della dichiarazione integrativa, essendo tale sanzione limitata ad omissioni specificamente individuate, che attengono alla mancata richiesta di definizione di tutto il possibile contenzioso con il fisco (artt. 38, comma secondo, e 49, comma quinto), ovvero all'impossibilità d'individuare la volontà del contribuente o alla carenza dei requisiti minimi essenziali della dichiarazione; al di fuori di tali ipotesi, infatti, l'art. 57, prevedendo la possibilità per gli Uffici di intervenire in sede di liquidazione della dichiarazione, modificandola in caso di errore materiale o violazione delle norme relative ai presupposti ed alle modalità della definizione, rende evidente il "favor" del legislatore per la definizione agevolata, il quale postula una valutazione non già letterale e formalistica, ma sostanziale della domanda, e cioè l'individuazione degli effetti che il contribuente abbia inteso conseguire. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso l'iscrizione a ruolo del maggiore importo dovuto ai fini della definizione agevolata, a seguito della correzione da parte dell'Ufficio dell'aliquota più favorevole erroneamente applicata nella dichiarazione integrativa).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1990 num. 413 art. 38, Legge 30/12/1990 num. 413 art. 47, Legge 30/12/1990 num. 413 art. 49, Legge 30/12/1990 num. 413 art. 52, Legge 30/12/1990 num. 413 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)