Sez. 5, Sentenza n. 15161 del 30/06/2006 (Rv. 592106 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Legge n. 413 del 1991 - Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - Dichiarazione integrativa ex art. 49 - Mancata richiesta di definizione per tutti i periodi d'imposta ivi indicati - Nullità - Principio di conservazione degli effetti giuridici - Applicabilità - Limiti - Principio di tutela dell'affidamento - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti, prevista dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, la nullità dell'istanza, prevista dall'art. 49, comma quinto, per l'ipotesi in cui la dichiarazione integrativa non contenga la richiesta di definizione per tutti i periodi d'imposta per i quali sia stata presentata la dichiarazione annuale, non consente al contribuente d'invocare il principio di conservazione degli effetti giuridici, sancito dall'art. 57, comma primo, il quale è applicabile soltanto nell'ipotesi in cui l'omissione sia imputabile ad un errore materiale, né il principio di tutela dell'affidamento, in relazione al tempo trascorso tra la presentazione dell'istanza ed il provvedimento di rigetto, in quanto la scansione dei tempi per i controlli e l'accertamento degli anni condonabili è prevista dall'art. 57, commi secondo e ss., e comunque, in presenza di una dichiarazione integrativa invalida, l'Amministrazione finanziaria riacquista i propri poteri di controllo, beneficiando della relativa sospensione dei termini.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 49, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)