Sez. L, Sentenza n. 1229 del 13/02/1985 (Rv. 439343 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO SPECIALE AL RITO ORDINARIO - OMISSIONE AL CONSEGUENTE TRATTAZIONE COL RITO SPECIALE DI UNA CAUSA NON COMPRESA TRA QUELLE ENUMERATE DALL'ART. 409 COD. PROC. CIV. - EFFETTI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO SPECIALE AL RITO ORDINARIO - OMISSIONE AL CONSEGUENTE TRATTAZIONE COL RITO SPECIALE DI UNA CAUSA NON COMPRESA TRA QUELLE ENUMERATE DALL'ART. 409 COD. PROC. CIV. - EFFETTI.*
La distinzione fra giudice ordinario e giudice del lavoro non involge una questione di Competenza per materia ma di semplice diversità di rito, talché la trattazione davanti a quest'ultimo col rito speciale di una causa non compresa fra quelle enumerate dall'art. 409 cod. proc. civ. - salva la possibile insorgenza di una questione di Competenza per valore, soggetta, tuttavia ai limiti dell'art. 38 cod. proc. civ., che ne prevede la rilevabilità anche d'ufficio nel solo ambito del giudizio di primo grado - non costituisce motivo di nullità qualora non comporti la violazione di norme processuali ordinarie dettate a tutela di precisi interessi della parte che si dolga del mancato mutamento di rito. (V 5923/81, mass n 416690; (V 5105/80, mass n 408964; (V 35/78, mass n 389321).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)