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Sez. 3, Sentenza n. 2405 del 07/04/1986 (Rv. 445524 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE - IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - EFFETTI INVALIDANTI SULL'ATTIVITÀ PRECEDENTE - ESCLUSIONE - NULLITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER MANCATA LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445524-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE - IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - EFFETTI INVALIDANTI SULL'ATTIVITÀ PRECEDENTE - ESCLUSIONE - NULLITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER MANCATA LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA - INAMMISSIBILITÀ.*

Il riscontro, in Sede di gravame, dell'erronea trattazione della causa fin dal momento della sua introduzione in primo grado, con il rito ordinario anziché con il rito del lavoro, impone al giudice d'appello di disporre il cambiamento del rito medesimo, in base alle norme degli artt. 426 e 439 cod. proc. civ., ma non spiega effetti invalidanti sull'attività processuale in precedenza compiuta (sempreché sussista la Competenza del giudice adito), né, in particolare, può implicare la nullità della sentenza di primo grado, sotto il profilo della mancata lettura del dispositivo in udienza, trattandosi di nullità ricorrente soltanto nel caso in cui la relativa pronuncia venga emessa secondo il rito del lavoro. (V 5086/82, mass n 422980; (V 4193/82, mass n 422164).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)