Sez. 1, Sentenza n. 2733 del 30/05/1978 (Rv. 392123 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERI - UTILIZZAZIONE ATTUALE DEL FONDO PER SCOPI AGRICOLI E SUA INCLUSIONE IN ZONA NON SUSCETTIBILE DI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI OD INDUSTRIALI - AUTOMATICA ESCLUSIONE DELLA QUALIFICAZIONE DEL FONDO COME TERRENO EDIFICATORIO - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERI - UTILIZZAZIONE ATTUALE DEL FONDO PER SCOPI AGRICOLI E SUA INCLUSIONE IN ZONA NON SUSCETTIBILE DI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI OD INDUSTRIALI - AUTOMATICA ESCLUSIONE DELLA QUALIFICAZIONE DEL FONDO COME TERRENO EDIFICATORIO - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Nella Determinazione dell'indennita di espropriazione, in base al criterio fissato dall'art 39 della legge 25 giugno 1865 n 2359, deve tenersi conto del giusto prezzo che l'immobile avrebbe in una libera contrattazione di mercato, e, quindi, della sua consistenza economica, in relazione all'effettiva utilizzazione che potrebbe in concreto ricevere, per caratteristiche intrinseche proprie e della zona in cui e compreso. Pertanto, l'utilizzazione attuale del bene espropriato per scopi agricoli, e la sua inclusione, secondo le previsioni di piano regolatore, in zona non suscettibile di insediamenti residenziali od industriali, non escludono di per se che il bene medesimo possa essere qualificato come terreno edificatorio, per scopi residenziali od industriali, purche ricorrano elementi certi ed obiettivi che attestino una concreta attitudine all'edificazione (ubicazione, accessibilita, sviluppo della zona, esistenza di servizi pubblici ecc il cui accertamento e demandato all'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in Cassazione ove correttamente ed adeguatamente motivato). (V 905/76, mass n 379560; (V 257/74, mass n 367883).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)