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Sez. 1, Sentenza n. 3200 del 06/06/1979 (Rv. 399574 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERI - UTILIZZAZIONE ATTUALE DEL FONDO PER SCOPI AGRICOLI - INCLUSIONE IN ZONA NON SUSCETTIBILE DI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI O INDUSTRIALI - AUTOMATICA ESCLUSIONE DELLA QUALIFICAZIONE DEL FONDO COME TERRENO EDIFICATORIO - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399574-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERI - UTILIZZAZIONE ATTUALE DEL FONDO PER SCOPI AGRICOLI - INCLUSIONE IN ZONA NON SUSCETTIBILE DI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI O INDUSTRIALI - AUTOMATICA ESCLUSIONE DELLA QUALIFICAZIONE DEL FONDO COME TERRENO EDIFICATORIO - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Nella Determinazione dell'indennita di espropriazione - e, a maggior ragione, nella Determinazione del risarcimento dei danni per la perdita definitiva del bene - deve tenersi conto del giusto prezzo che l'immobile avrebbe in una libera contrattazione di mercato, e, quindi della sua consistenza economica in relazione alla effettiva utilizzazione che potrebbe in concreto ricevere per le caratteristiche intrinseche proprie e della zona in cui e compreso: ne consegue che l'utilizzazione attuale del bene espropriato per scopi agricoli e la sua inclusione, secondo la previsione del piano regolatore, in zona non suscettibile di insediamenti residenziali o industriali, non escludono di per se che il bene medesimo possa essere qualificato come terreno edificatorio, per scopi residenziali o industriali, purche ricorrano elementi certi e obbiettivi che attestino una concreta attitudine all'edificazione (ubicazione, accessibilita, sviluppo della zona, esistenza di servizi pubblici, ecc) il cui accertamento e demandato all'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in Sede di legittimita se correttamente e adeguatamente motivato. (Conf 2733/78, mass n 392123).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)