Sez. 3, Sentenza n. 3996 del 02/04/1992 (Rv. 476519 - 01)
Esecuzione forzata - Opposizioni - All'esecuzione - In genere (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) | Sentenza costituente titolo esecutivo - Interpretazione del giudice dell'opposizione all'esecuzione - Interpretazione di giudicato esterno - Configurabilità - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
Esecuzione forzata - Opposizioni - All'esecuzione - In genere (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi)
L'interpretazione della sentenza, costituente titolo esecutivo, eseguita dal giudice investito dall'opposizione alla esecuzione, ha per oggetto il giudicato esterno al giudizio di opposizione e si risolve, pertanto, in un giudizio di fatto censurabile in cassazione solo se siano violati i criteri giuridici che regolano l'estensione ed i limiti della cosa giudicata o se il procedimento interpretativo seguito dal giudice del merito presenti vizi logici o giuridici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)