Sez. 3, Ordinanza n. 15477 del 10/08/2004 (Rv. 576496 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE | Art. 75, terzo comma, cod. proc. pen. - (Proposizione dell'azione civile nel processo civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale ovvero dopo la sentenza penale di primo grado) - Fondamento - Nuovo codice di procedura penale - Principio di autonomia e piena cognizione di ciascun giudice in ciascun processo.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE
Dalla disciplina del nuovo codice di procedura penale si desume che il nostro ordinamento non è più ispirato al principio dell'unità della giurisdizione, ma a quello dell'autonomia di ciascun processo e della piena cognizione da parte di ciascun giudice, dell'uno e dell'altro ramo, delle questioni giuridiche o di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria decisione. Pertanto, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, terzo comma, del nuovo codice di procedura penale - e cioè se il danneggiato proponga l'azione per il risarcimento dei danni in sede civile dopo essersi costituito parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado - da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 652, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 211, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 211
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)