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Sez. L, Sentenza n. 5822 del 06/10/1983 (Rv. 430673 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - CRITERIO DELLA "DIPENDENZA" - APPLICABILITÀ AGLI AGENTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430673-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - CRITERIO DELLA "DIPENDENZA" - APPLICABILITÀ AGLI AGENTI - ESCLUSIONE.*

In materia di Competenza territoriale nel nuovo processo del lavoro, il criterio di collegamento della "dipendenza" stabilito dal secondo comma dell'art. 413 cod. proc. civ. non è applicabile nell'ipotesi di agenti (art. 409 n. 3 cod. proc. civ.), ossia di autonomi imprenditori che non sono "addetti" né "prestano la loro opera presso la dipendenza del preponente", il quale non può essere considerato loro datore di lavoro. (V 3279/83, mass n 428173; (V 936/83, mass n 425700; (Conf 4054/83, mass n 429006).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)