Sez. L, Sentenza n. 560 del 06/02/1978 (Rv. 389869 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - PRINCIPIO DI ONNICOMPRENSIVITA DELLA RETRIBUZIONE - APPLICABILITA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - PRINCIPIO DI ONNICOMPRENSIVITA DELLA RETRIBUZIONE - APPLICABILITA.*
Il funzionamento dell'indennita di buonuscita prevista per i dipendenti da aziende autoferrotranviarie dal terzo comma dello art 12 dell'accordo nazionale del 19 febbraio 1948 (e successive modificazioni) deve mettersi in relazione, e non deve contrastare, con il principio di onnicomprensivita della retribuzione, cosi come operante, dopo la sentenza della Corte costituzionale n 125 del 1975, per l'indennita disciplinata dai citati artt 26 e 27 del regolamento allegato a al RD 8 gennaio 1931, n 148, poiche entrambe tali indennita (quella contrattuale e quella di cui ai citati artt 26 e 27) hanno natura retributiva, anche se rispondenti pure ad una funzione previdenziale. (V 4069/76, mass n 382734; (V 3676/76, mass n 382399; (Conf 320/76, mass n 378999).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)