Sez. 1, Sentenza n. 3140 del 10/01/2011 Cc. (dep. 28/01/2011) Rv. 249554 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Misure di prevenzione patrimoniali - Confisca definitiva - Revoca - Competenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
La competenza a decidere sull'istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, disposta con provvedimento divenuto definitivo, spetta al giudice di primo grado che ha emesso il decreto applicativo della misura, ancorché tale ultimo provvedimento sia stato ampliato, con l'inserimento di beni ulteriori, dal giudice di appello.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)