Sez. 1, Sentenza n. 17084 del 20/04/2005 Cc. (dep. 05/05/2005) Rv. 232276 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Misure di prevenzione patrimoniali - Confisca - Revoca ex art. 7 Legge 1423 del 1956 da parte del giudice che la dispone - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 Legge n. 1423 del 1956 nella parte in cui attribuisce la competenza per la revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca allo stesso organo giudicante che la dispone.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)