Sez. 1, Sentenza n. 11100 del 10/11/1993 (Rv. 484265 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Indennità espropriativa - Riconoscimento di una maggior somma - Interessi legali sulla maggior somma e risarcimento dell'ulteriore danno per "mora debendi" - Ammissibilità.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima
In materia di espropriazione per pubblica utilità, qualora, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuta all'espropriato una maggior somma a titolo d'indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere su detta maggiore somma gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione fino alla data del deposito della somma medesima e, inoltre, a partire dalla data del giudizio di opposizione e fino a quella della relativa decisione, può essere condannato al risarcimento dell'ulteriore danno per "mora debendi" a norma dell'art. 1224 cod. civ., in quanto l'espropriante stesso, mentre prima dell'opposizione non ha alcuna facoltà d'interferire sulle determinazioni amministrative, con l'instaurarsi dell'opposizione diventa parte convenuta in un ordinario processo contenzioso, con propria autonomia decisionale anche rispetto all'eventuale adesione alle pretese attrici od alla formulazione di proposte transattive.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)