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Sez. 6, Sentenza n. 22426 del 22/04/2008 Cc. (dep. 04/06/2008) Rv. 240512 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - IN GENERE | Procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen. - Proscioglimento dalle imputazioni che avevano esercitato la "vis actractiva" - Decreto di rinvio a giudizio per le restanti imputazioni davanti al Tribunale competente per territorio - Legittimità.
Stato
decisa il 2008-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240512-01

UDIENZA PRELIMINARE - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - IN GENERE

In materia di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51 comma terzo bis cod. proc. pen., non è abnorme, ma legittimo e valido, il decreto con cui il G.u.p. distrettuale - dopo aver emesso sentenza di non luogo a procedere per le imputazioni riguardanti i delitti indicati nell'art. 51, comma terzo bis cod. proc. pen. - dispone il rinvio a giudizio per i restanti reati, attratti per connessione nella sua competenza funzionale, davanti al tribunale territorialmente competente secondo le regole ordinarie. .

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 424 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)