Sez. 6, Sentenza n. 7681 del 14/01/2004 Cc. (dep. 23/02/2004) Rv. 229830 - 01
AZIONE PENALE (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE | Sentenza del g.u.p. di incompetenza territoriale - Trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice ritenuto competente - Successiva richiesta di archiviazione - Ammissibilità - Sussistenza.
AZIONE PENALE (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE
Dopo la sentenza dichiarativa di incompetenza da parte del giudice dell'udienza preliminare, e la conseguente trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice ritenuto competente, lo stesso P.M. può liberamente determinarsi in ordine all'esercizio dell'azione penale, e può dunque formulare anche una richiesta di archiviazione del procedimento. (In motivazione la Corte ha affermato che il comma terzo dell'art. 22 cod. proc. pen., con l'espressa ed originaria previsione della trasmissione degli atti al P.M. e non direttamente al giudice cui viene attribuita la competenza, esprime la volontà legislativa di una deroga al principio di irretrattabilità dell'azione penale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 50, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)