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Sez. U, Sentenza n. 48590 del 18/04/2019 Cc. (dep. 29/11/2019) Rv. 277304 - 02

GIUDICE - COMPOSIZIONE - ATTRIBUZIONI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATICA - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI - INOSSERVANZA DICHIARATA DALL'UDIENZA PRELIMINARE | Connessione tra procedimenti di competenza del giudice collegiale e monocratico - Udienza preliminare - Proscioglimento dell'imputato dal reato che determinava l'attribuzione al collegio - Trasmissione degli atti al P.M. per l'emissione del decreto di citazione a giudizio - Necessità - Esclusione - Rinvio a giudizio dinanzi al giudice monocratico - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277304-02

GIUDICE - COMPOSIZIONE - ATTRIBUZIONI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATICA - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI - INOSSERVANZA DICHIARATA DALL'UDIENZA PRELIMINARE

In tema di riparto tra giudice monocratico e collegiale, il giudice dell'udienza preliminare che, all'esito di tale fase, pronunci sentenza di non luogo a procedere in ordine al reato determinante la cognizione collegiale, deve disporre il rinvio a giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica e non la restituzione degli atti al pubblico ministero. (In motivazione, la Corte ha precisato che la restituzione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art.33-sexies cod. proc. pen., è necessaria nei soli casi in cui, già in relazione all'originaria imputazione, fosse previsto l'esercizio dell'azione penale mediante citazione diretta).

Riferimenti normativi: Prot. 2 Conv. Dir. Uomo art. 33 quater, Prot. 2 Conv. Dir. Uomo art. 33 sexies, Prot. 2 Conv. Dir. Uomo art. 12, Prot. 2 Conv. Dir. Uomo art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)