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Sez. L, Sentenza n. 598 del 22/01/1994 (Rv. 485082 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Ferie annuali | Congedo straordinario per cure termali - Retribuibilità ex art. 13 D.L. n. 463 del 1983 - Condizioni - Contrasto con l'art. 3 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485082-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Ferie annuali

Ai sensi dell'art. 13, comma terzo, del D.L. n. 463 del 1983, convertito con legge n. 638 del 1983, la retribuibilità del periodo di congedo straordinario per fruire di cure termali esige che la motivata prescrizione del medico specialista della U.S.L. - o degli Istituti previdenziali per i lavoratori da essi avviati alle cure - indichi, oltre la specifica idoneità terapeutica e riabilitativa delle cure prescritte, la particolare efficacia, a tali fini, della esecuzione delle cure in periodo extraferiale, senza che ciò implichi dubbi di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., con riguardo al trattamento riservato ai dipendenti pubblici ed agli invalidi civili con aliquota di capacità lavorativa inferiore ai due terzi (imponendosi anche per costoro identiche condizioni ai fini della suddetta fruizione del congedo straordinario), mentre il più favorevole trattamento assicurato agli invalidi civili la cui menomazione superi la detta quota trova ragionevole giustificazione nella maggiore gravità della condizione di questi ultimi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)