diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11932 del 13/05/2008 (Rv. 603107 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Pensione di anzianità in regime internazionale - Determinazione - Criteri - Confronto fra l'ammontare del trattamento che spetterebbe con la pensione autonoma e quello che spetterebbe nel sistema previsto dall'art. 46 del reg. 1971/1408/CEE - Corresponsione del trattamento più favorevole - Necessità.
Stato
decisa il 2008-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603107-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

In tema di pensione di anzianità in regime internazionale, anche quando la prestazione italiana è conseguita sulla base dei soli periodi assicurativi in Italia, occorre in ogni caso confrontare l'ammontare del trattamento che spetterebbe con la pensione autonoma con quello che spetterebbe nel sistema previsto dall'art. 46 del reg. 1971/1408/CEE, -per determinare il quale, una volta calcolata la misura della prestazione presso il singolo Stato, determinata poi la pensione virtuale, che si ottiene con la c.d. totalizzazione, ossia cumulando i periodi di assicurazione nei diversi Stati membri, si calcola infine il pro rata, ossia la quota maturata presso lo Stato-, dovendosi corrispondere all'assicurato il trattamento più favorevole.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 14/06/1971 num. 1408 art. 45, Regolam. Consiglio CEE 14/06/1971 num. 1408 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)