Sez. L, Sentenza n. 17147 del 23/08/2005 (Rv. 583320 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensione di vecchiaia in regime internazionale - Cumulo di periodi di assicurazione maturati con Stati diversi - Liquidazione della pensione - Calcolo della pensione virtuale - Importo comprensivo della integrazione al minimo secondo la legge italiana - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie relativa a convenzione con la Repubblica del Venezuela.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
In tema di liquidazione della pensione di vecchiaia in regime internazionale (nella specie convenzione con la Repubblica del Venezuela, ratificata con legge n. 260 del 1991), l'integrazione al trattamento minimo va computata nel calcolo della pensione virtuale - e cioè dell'importo che sarebbe conseguito con l'applicazione della sola legge nazionale - se detta integrazione spetti al lavoratore ai sensi della legge italiana, atteso che la suddetta convenzione (art.8) dispone chiaramente che si deve tener conto di tutte le regole della legislazione propria dello Stato che provvede alla totalizzazione, restando irrilevante la mancata previsione espressa dell'applicazione della integrazione al minimo.
Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 06/08/1991 num. 260 art. 8, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)