Sez. L, Sentenza n. 6531 del 15/12/1979 (Rv. 403289 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO - EX OFFICIO ED IN GRADO D'APPELLO - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO - EX OFFICIO ED IN GRADO D'APPELLO - AMMISSIBILITA.*
L'art 429, comma terzo, cod proc civ, nel testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, disponendo che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre agli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, non si limita a riconoscere un diritto sostanziale del lavoratore medesimo, ma introduce anche un precetto di natura processuale, immediatamente operativo nei giudizi in corso, attribuendo al giudice del merito il potere-dovere di provvedere, anche d'ufficio e in grado di appello, alla rivalutazione dei crediti di lavoro. (Conf 4855/78, mass n 394555; (Conf 309/77, mass n 386215; (Conf 3788/76, mass n 382486).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)