Sez. L, Sentenza n. 4855 del 25/10/1978 (Rv. 394555 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - ART 429, COMMA TERZO, COD PROC CIV - PRECETTO DI NATURA SOSTANZIALE E PROCESSUALE DI IMMEDIATA APPLICAZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - ART 429, COMMA TERZO, COD PROC CIV - PRECETTO DI NATURA SOSTANZIALE E PROCESSUALE DI IMMEDIATA APPLICAZIONE.*
L'art 429, comma terzo, cod proc civ, nel testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, laddove dispone che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre agli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, non si limita a riconoscere un diritto sostanziale del lavoratore medesimo, ma introduce pure un precetto di natura processuale, immediatamente operativo nei giudizi in corso, attribuendo al giudice del merito il potere-dovere di provvedere anche d'ufficio ed in grado di appello, alla rivalutazione dei crediti di lavoro. (Conf 309/77, mass n 386215; (Conf 3788/76, mass n 382486).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)