Sez. 1, Sentenza n. 3188 del 24/05/1984 (Rv. 435228 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - CHIUSURA DI UN PASSAGGIO A LIVELLO IN ORIGINE PRIVO DI SBARRAMENTO DETERMINANTE UNA MAGGIORE GRAVOSITÀ D'ACCESSO A UN FONDO PRIVATO - DIRITTO DEL PROPRIETARIO ALL'INDENNIZZO EX ART. 46 DELLA LEGGE N. 2356 DEL 1865 - CONFIGURABILITÀ - MANCATA ATTUAZIONE DI FATTO DELLA CHIUSURA INIZIATA - IRRILEVANZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - CHIUSURA DI UN PASSAGGIO A LIVELLO IN ORIGINE PRIVO DI SBARRAMENTO DETERMINANTE UNA MAGGIORE GRAVOSITÀ D'ACCESSO A UN FONDO PRIVATO - DIRITTO DEL PROPRIETARIO ALL'INDENNIZZO EX ART. 46 DELLA LEGGE N. 2356 DEL 1865 - CONFIGURABILITÀ - MANCATA ATTUAZIONE DI FATTO DELLA CHIUSURA INIZIATA - IRRILEVANZA.*
Una modificazione delle concrete modalità di Esercizio di un'opera pubblica, anche successiva alla realizzazione originaria della stessa, la quale incida negativamente sul contenuto del diritto di proprietà su un fondo e sul valore di questo comporta il diritto del proprietario all'indennizzo ai sensi dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359. Tale diritto deve essere pertanto riconosciuto al proprietario di un fondo il cui accesso sia stato reso più gravoso dalla chiusura permanente di un passaggio a livello, in origine incustodito e privo di sbarramento, disposta dall'autorità amministrativa, anche se, dopo un'iniziale esecuzione, la chiusura sia poi rimasta di fatto inattuata, attesa che la limitazione permanente del diritto di passaggio conseguente a quel provvedimento non essendo esclusa da un accesso precariamente esercitato di fatto, soggetto in ogni momento alla possibilità di una nuova definitiva chiusura, determina, in ogni caso, una diminuzione del valore intrinseco del fondo. (V 3085/82, mass n 421012; (V 2976/76, mass n 381740).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)