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Sez. U, Sentenza n. 3085 del 19/05/1982 (Rv. 421012 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ESPROPRIAZIONE PARZIALE DI UN FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA FERRATA - SUCCESSIVA SOPPRESSIONE DI UN PASSAGGIO A LIVELLO CON INTERRUZIONE DELLA VIA PUBBLICA UTILIZZANTE TALE PASSAGGIO - CONSEGUENTE PRECLUSIONE DELLA POSSIBILITÀ DI GODIMENTO E DI SFRUTTAMENTO DELLE RESIDUE PORZIONI DEL FONDO - DOMANDA DI INDENNIZZO DEL PROPRIETARIO EX ART. 46 DELLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
Stato
decisa il 1982-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421012-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ESPROPRIAZIONE PARZIALE DI UN FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA FERRATA - SUCCESSIVA SOPPRESSIONE DI UN PASSAGGIO A LIVELLO CON INTERRUZIONE DELLA VIA PUBBLICA UTILIZZANTE TALE PASSAGGIO - CONSEGUENTE PRECLUSIONE DELLA POSSIBILITÀ DI GODIMENTO E DI SFRUTTAMENTO DELLE RESIDUE PORZIONI DEL FONDO - DOMANDA DI INDENNIZZO DEL PROPRIETARIO EX ART. 46 DELLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*

Nell'ambito della previsione dell'art. 46 della legge generale sulle espropriazioni 25 giugno 1865 n. 2359, il quale riconosce una indennità in favore del proprietario, ove, per effetto della esecuzione dell'opera pubblica, venga a subire in via non transitoria la perdita o la menomazione del proprio diritto o delle facoltà ad esso inerenti, è, in via di principio, riconducibile anche la situazione del proprietario di un fondo, a suo tempo parzialmente espropriato per la realizzazione di una strada ferrata, il quale, in conseguenza della successiva soppressione di un passaggio a livello, con interruzione della via pubblica utilizzante tale passaggio, veda preclusa o resa più difficoltosa la possibilità di godimento e sfruttamento delle porzioni residue del fondo, rimaste latistanti alla ferrovia dopo l'espropriazione. Pertanto, la domanda, con cui detto proprietario chiede quell'indennizzo, sulla base dell'indicata situazione, è riconducibile ad una posizione astrattamente tutelata dall'ordinamento come diritto soggettivo nei confronti della amministrazione, e, quindi, è proponibile davanti al giudice ordinario, a prescindere da ogni questione sul suo fondamento nel merito, in relazione all'effettiva ricorrenza, nel caso concreto, del dedotto pregiudizio e della sua derivazione causale dalla sopravvenuta modifica dell'opera pubblica. (V 2976/76, mass n 381740; (V 1281/71, mass n 351458; (V 1393/69, mass n 340141; (V 334/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)