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Sez. L, Sentenza n. 1255 del 06/02/1998 (Rv. 512323 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE | Deroga da parte di contratti collettivi successivi alla legge n. 297 del 1982 - Modalità - Semplice richiamo di contratti collettivi previgenti - Inidoneità - Esplicita manifestazione di volontà derogatoria - Necessità.
Stato
decisa il 1998-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512323-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE

I contratti collettivi stipulati successivamente al 1 giugno 1982, i quali, a norma del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 1 legge 29 maggio 1982 n. 297, possono derogare al principio dell'omnicomprensività della retribuzione da prendere come base di calcolo per il trattamento di fine rapporto, devono esplicitamente prevedere tale deroga, e, se si richiamano a contratti collettivi previgenti che prevedevano tale deroga, non è sufficiente la semplice e generica conferma delle precedenti disposizioni contrattuali, ma è necessaria la riformulazione di una esplicita volontà delle parti contraenti che evidenzi una previsione diversa da quella di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)