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Sez. 4, Sentenza n. 22391 del 02/04/2003 Ud. (dep. 21/05/2003) Rv. 224962 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche - Natura di fonte diretta di prova - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224962-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE

Gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)