Sez. 6, Sentenza n. 3882 del 04/11/2011 Ud. (dep. 31/01/2012) Rv. 251527 - 01
PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Esiti delle intercettazioni telefoniche - Fonte diretta della prova - Condizioni.
PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE
Gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)