Sez. 1, Sentenza n. 40006 del 11/04/2013 Cc. (dep. 26/09/2013) Rv. 257398 - 01
PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Associazione per delinquere di stampo mafioso - Esito delle intercettazioni telefoniche - Fonte diretta di prova - Condizioni - Indicazione.
PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti. (Fattispecie in cui la Corte ha fatto riferimento alla esigenza che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)