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Sez. 3, Sentenza n. 421 del 19/01/1987 (Rv. 450162 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - MISURA - FATTO NOTORIO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450162-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - MISURA - FATTO NOTORIO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*

La misura della svalutazione monetaria costituisce nozione di fatto rientrante nella comune esperienza, con la conseguenza che la relativa Determinazione attiene all'Esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito; il quale, nell'avvalersene, non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la Determinazione stessa si fonda, potendo il fatto notorio essere posto a base della decisione senza bisogno di prove e senza che la sua valutazione sia censurabile in Cassazione. (Conf 1453/85, mass n 439482; (Conf 259/77, mass n 383782).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)