Sez. 1, Sentenza n. 2782 del 06/02/2013 (Rv. 625029 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CONCORDATO - IN GENERE | Interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività di impresa - Tutela dell'unità dell'azienda nella fase di liquidazione - Compatibilità - Limiti - Sottrazione alla liquidazione di tutto o parte dell'attivo da destinarsi alla prosecuzione dell'impresa - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CONCORDATO - IN GENERE
In tema di concordato nella liquidazione coatta amministrativa, l'interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività d'impresa giustifica la scelta, non sindacabile dai creditori sociali, di preservare nella liquidazione l'unità dell'azienda, ma non anche la sottrazione alla liquidazione di tutto o parte dell'attivo per destinarlo alle necessità della prosecuzione dell'impresa insolvente, che comporterebbe un ingiustificato sacrificio delle ragioni dei creditori, cui resterebbe addossato l'onere finanziario della ricapitalizzazione dell'impresa insolvente, e, a favore dell'impresa, l'attribuzione di un beneficio non altrimenti riconosciuto nella materia fallimentare.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 214, Cod. Civ. art. 2740
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)