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Sez. 1, Sentenza n. 9675 del 22/04/2013 (Rv. 626151 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CONCORDATO - IN GENERE | Concordato speciale - Interesse pubblico - Contenuto - "Par condicio creditorum" - Derogabilità per obbligazione di pari rango - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626151-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CONCORDATO - IN GENERE

In tema di concordato nella liquidazione coatta amministrativa, la disciplina integrale dell'istituto desumibile dall'art. 214 legge fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche operate con il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169) e la sua autonomia dal concordato fallimentare comportano che l'interesse pubblico si attua nel solo potere di scegliere circa la convenienza tra conservazione o liquidazione dell'impresa, in quanto ai creditori, pur non chiamati all'approvazione della proposta, spetta il diritto di presentare opposizione, così provocando il sindacato giurisdizionale sul rispetto del principio della "par condicio creditorum", derogabile esclusivamente in presenza di cause legittime di prelazione o, quanto al trattamento dei crediti di pari rango, per effetto di espresse previsioni di leggi speciali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non giustificato il diverso trattamento tra creditori chirografari di pari rango in relazione all'importo dei crediti, fondato sull'asserito interesse pubblico sotteso alla conservazione dei consorzi agrari, non assumendo rilievo neppure la circostanza - di mero fatto - che, per la modestia dell'ammontare complessivo delle obbligazioni integralmente soddisfatte, l'eventuale parità di trattamento avrebbe comportato un beneficio minimo ai creditori delle somme più ingenti).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 212, Legge Falliment. art. 214, Cod. Civ. art. 2741

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)