Sez. 1, Sentenza n. 26278 del 02/12/2005 (Rv. 585003 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Richiesta di asilo - "Status" di rifugiato politico - Riconoscimento - Presupposti - Fondato timore di persecuzione nel Paese di origine - Accertamento - Onere probatorio a carico del richiedente - Attenuazione del predetto onere anche in funzione dell'intensità della persecuzione - Contenuto - Prova di una perdurante persecuzione personale - Necessità - Dichiarazioni dell'interessato, scritti provenienti da terzi e non suffragati "aliunde", mero richiamo a situazioni politico - Economiche di dissesto o a prove di natura indiziaria collegate a fatti notori - Insufficienza.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In base alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, lo "status" di rifugiato deve essere riconosciuto qualora lo straniero abbia subito la violazione di diritti umani fondamentali sanciti da documenti internazionali o abbia il fondato timore di essere personalmente perseguitato nel Paese di origine. Pertanto, pur potendosi ammettere che l'onere della prova dei requisiti fondanti lo "status" di rifugiato sia da valutare con minor rigore, poiché tanto più grave risulta la persecuzione tanto minore è la possibilità per lo straniero di fornirla, chi intende chiedere il riconoscimento del predetto "status" deve provare il pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con precisi riferimenti all'effettività e all'attualità del rischio, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente (nella specie, relativa al caso di un cittadino eritreo, la Suprema Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva respinto l'opposizione avverso il provvedimento di diniego del richiesto "status" di rifugiato in quanto la sussistenza del fondato timore di essere perseguitato in caso di ritorno in patria risultava documentata soltanto da dichiarazioni provenienti dal ricorrente e da un attestato del Fronte Democratico Popolare per la Liberazione dell'Eritrea).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 28/07/1951, Legge 24/07/1954 num. 722, Legge 30/12/1989 num. 416 art. 1 CORTE COST., Legge 28/02/1990 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)