Sez. 1, Sentenza n. 18549 del 25/08/2006 (Rv. 591792 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Diritto di asilo - Fondamento costituzionale - Disciplina - Mancata emanazione della normativa di attuazione - Riferimento alla legislazione in materia di rifugiati - Necessità - Conseguenze - Permesso di soggiorno temporaneo - Strumentalità al riconoscimento dello "status" di rifugiato - Diniego del riconoscimento - Inefficacia del permesso.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Il diritto di asilo, riconosciuto nell'ordinamento internazionale come diritto dell'individuo al quale non si correla però un dovere degli Stati di concedere l'asilo, trova fondamento, nel diritto interno, nell'art. 10 Cost., il quale, nel garantire tale diritto a chiunque provenga da un Paese in cui non è consentito l'esercizio delle libertà fondamentali, indipendentemente dal fatto che abbia subito o tema persecuzioni, ne demanda al legislatore ordinario la disciplina, all'evidente fine di evitare un ingresso indiscriminato di esuli nel nostro territorio. La mancata adozione della normativa di attuazione non impedisce peraltro l'esercizio del diritto in questione, stante il carattere immediatamente precettivo della norma costituzionale e la possibilità di riferirsi alla legislazione in tema di rifugiati, la quale, nonostante la diversità ontologica della nozione di asilante da quella di rifugiato, stabilisce un "iter" procedimentale che le accomuna, in particolare per quanto riguarda il rilascio del permesso provvisorio, in attesa che si accertino i requisiti per il riconoscimento del relativo "status", e il divieto di espulsione nelle more. Il diritto di asilo deve pertanto intendersi come diritto soggettivo di accedere al territorio dello Stato, al fine di esperire la procedura per ottenere lo "status" di rifugiato, e non ha un contenuto più ampio del diritto ad ottenere il permesso di soggiorno temporaneo, previsto dall'art. 1, comma quinto, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per la durata della relativa istruttoria, con la conseguenza che l'esito negativo della procedura priva di qualsiasi giustificazione il permesso di soggiorno, essendo quest'ultimo strumentale a consentire la permanenza nel territorio dello Stato solo fino all'esito della procedura.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Tratt. Internaz. 28/07/1951, Legge 24/07/1954 num. 722, Legge 28/02/1990 num. 39 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1989 num. 416 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)